⚖️ Sicurezza e normativa europea ECE 108 e 109

La ricostruzione degli pneumatici è regolamentata da specifiche disposizioni tecniche europee, in particolare dai Regolamenti UN/ECE n. 108, relativi agli pneumatici destinati alle autovetture, e n. 109, applicabili agli pneumatici per veicoli commerciali.

Tali regolamenti stabiliscono in modo puntuale i requisiti tecnici e procedurali che disciplinano l’intero processo di ricostruzione, definendo criteri stringenti per l’omologazione degli impianti, per i controlli qualitativi sui prodotti e per le marcature obbligatorie da apporre sugli pneumatici ricostruiti, al fine di garantire elevati standard di sicurezza, qualità e uniformità all’interno del mercato europeo.

I regolamenti sono entrati in vigore il 13 settembre2006, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 4 luglio 2006 e della successiva Decisione 2006/443/CE del Consiglio europeo. A decorrere da tale data, la commercializzazione di pneumatici ricostruiti non conformi alle disposizioni dei regolamenti UNECE 108 e 109 è espressamente vietata.


Ambito e finalità dei regolamenti

I regolamenti UN/ECE 108 e 109:

  • prevedono l’omologazione dello stabilimento di ricostruzione, e non del singolo pneumatico;
  • definiscono requisiti tecnici relativi ai processi produttivi, ai materiali impiegati, alle prestazioni e ai controlli di qualità;
  • assicurano il riconoscimento reciproco degli pneumatici ricostruiti tra i Paesi aderenti all’accordo UN/ECE;
  • favoriscono la libera circolazione dei prodotti, promuovendo una soluzione economicamente ed ecologicamente sostenibile;
  • garantiscono che gli pneumatici ricostruiti immessi sul mercato siano sicuri, affidabili, tracciabili, correttamente identificati e sottoposti a controlli e prove equivalenti a quelli previsti per gli pneumatici nuovi.

Obblighi per operatori, rivenditori e utilizzatori

Per gli operatori della filiera, i rivenditori e gli utilizzatori finali, la conformità normativa si verifica accertando che:

  • il ricostruttore sia in possesso di regolare omologazione UN/ECE;
  • lo pneumatico riporti tutte le marcature obbligatorie, oltre a quelle standard previste dalla normativa vigente.

I ricostruttori sono tenuti ad applicare le procedure prescritte dai regolamenti e a garantire la corretta marcatura di ogni pneumatico ricostruito immesso sul mercato.

Chi commercializza o monta pneumatici ricostruiti è pertanto chiamato a verificare esclusivamente l’idoneità del ricostruttore e la presenza delle marcature previste.


Marcature obbligatorie sugli pneumatici ricostruiti

Gli pneumatici ricostruiti devono essere contraddistinti da marcature permanenti, leggibili e indelebili, tra cui:

  • denominazione e marchio del ricostruttore, riportati su entrambi i fianchi;
  • misura dello pneumatico;
  • tipo di struttura (D – diagonale, R/RADIAL, B/BIAS-BELTED);
  • indice di carico e simbolo di velocità;
  • dicitura TUBELESS, se applicabile;
  • marcatura M+S per pneumatici invernali;
  • data di ricostruzione, espressa in quattro cifre (settimana e anno);
  • dicitura RETREAD e, ove previsto, REGROOVABLE;
  • marchio di omologazione E 109R (o E 108R) corredato dal numero di omologazione;
  • eventuali marcature supplementari (ET, ML, MPT).

Le marcature originarie non più valide devono essere rimosse. La correttezza e la completezza delle nuove marcature ricadono sotto la responsabilità del ricostruttore.


Omologazione e controlli degli stabilimenti di ricostruzione

Per ottenere e mantenere l’omologazione UN/ECE 108 e 109, i ricostruttori devono sottoporre il proprio impianto a verifica da parte di un ente di omologazione ufficialmente riconosciuto, oltre a essere soggetti a controlli periodici.

Un numero definito di pneumatici ricostruiti deve inoltre essere regolarmente sottoposto a prove di carico e di velocità, secondo procedure analoghe a quelle previste per l’omologazione degli pneumatici nuovi.

Tali attività di verifica assicurano che gli pneumatici ricostruiti garantiscano livelli di sicurezza, prestazioni e durabilità comparabili a quelli dei prodotti di primo equipaggiamento. Non a caso, l’impiego di pneumatici ricostruiti è diffuso anche in settori caratterizzati da elevati requisiti di sicurezza, quali il trasporto pesante e il settore aeronautico.


L’impegno de La Lombarda

La Lombarda, attiva da oltre quarant’anni nel settore della ricostruzione degli pneumatici, ha conseguito l’omologazione UNECE già nel 2003 tramite TÜV Rheinland – KTI, con numero di omologazione E7 109R-000304.

Tale riconoscimento costituisce garanzia del rispetto delle disposizioni normative vigenti e dell’elevato livello di sicurezza dei prodotti realizzati.


Conclusioni

L’impiego di pneumatici ricostruiti non omologati comporta rilevanti conseguenze sotto il profilo normativo e della responsabilità:

  • il veicolo non risulta idoneo al superamento della revisione;
  • in caso di sinistro riconducibile allo pneumatico, il montatore e/o il soggetto che ne ha curato la commercializzazione rispondono ai sensi di legge.

I regolamenti UN/ECE 108 e 109 rappresentano pertanto uno strumento fondamentale per:

  • disciplinare l’accesso all’attività di ricostruzione;
  • garantire controlli rigorosi su materiali, processi e prestazioni;
  • assicurare la sicurezza, l’affidabilità e la tracciabilità degli pneumatici ricostruiti;
  • tutelare utenti, operatori e mercato, promuovendo al contempo una soluzione tecnica sostenibile ed efficiente.

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